Art. 8.

      1. All'articolo 8 della legge 16 marzo 1987, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «, e non costituisce ostacolo all'affidamento o all'adozione di minori»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche è rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile delle strutture istituite ai sensi dell'articolo 5, recante la valutazione globale di idoneità diabetologica. Tale certificazione fornisce specifiche informazioni sul compenso glico-metabolico, sull'eventuale presenza di complicanze tardive e sul livello di ottimale autogestione della malattia da parte del soggetto diabetico. Le visite e gli accertamenti clinici inerenti il rilascio della certificazione di idoneità fisica per attività agonistica sono esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria»;

          c) al comma 3, le parole: «Il Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della salute, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali».

 

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